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L’esclusività della competenza dell’architetto sul restauro di immobili storico-artistici, con vincoli diretti e non

Da decenni le competenze delle professioni tecniche, (con normative che le regolamentano obsolete e non più attuali), hanno generato controversie e sovrapposizioni su vari aspetti,  dalle definizioni di opera modestaall‘interesse storico-artistico, senza riuscire ad arrivare a un indirizzo comune e condiviso, poiché esistono interessi di troppe categorie che esercitano le proprie funzioni sugli stessi argomenti.

Nel merito delle competenze della figura dell’architetto sul restauro e sul ripristino di edifici storico-artistici, art. 52 Regio Decreto n. 2537   del  23.10.1925:

–         l’art. 10  del decreto legislativo  n.42/2004 individua alcune categorie di beni che rivestono, ope legis , interesse culturale  per le quali è cogente quanto disposto dall’art. 52 del suindicato regio decreto ovvero impone la figura dell’architetto per tutte le operazioni edilizie compreso le operazioni di consolidamento, impianti, sicurezza , comunque per tutte le operazioni necessarie al compimento dell’opera  ma prevede per la parte squisitamente tecnica (parte tecnica ) anche la figura dell’ingegnere;

–         altri beni invece, elencati sempre dal suindicato art. 10, sono definiti di interesse culturale grazie ad una specifica dichiarazione ministeriale di cui all’art. 13 del suindicato decreto. Anche per questi beni si fa riferimento all’art. 52 Regio Decreto n. 2537   del 23.10.1925;

–          l’art. 45 (tutela indiretta) definisce un’altra categoria di beni che pur non avendo valenze artistiche sono sottoposti a una serie di prescrizioni per tutelare un bene vicino che invece riveste interesse culturale. Questi beni comunque sono soggetti a una esplicita dichiarazione ministeriale eseguita ai sensi dell’art. 46 e 47 del Decreto legislativo n. 42/2004, e anche per questi   vale quanto recita l’art. 52 Regio Decreto n. 2537   del 23.10.1925.

Per tutti gli altri immobili, sia che rivestono notevole interesse pubblico (beni soggetti a vincoli paesaggistici, parte III del decreto legislativo 42/2004), sia che pur presentando valenze storico artistico–architettoniche, non siano stati oggetto di una esplicita dichiarazione Ministeriale, non si dovrebbe applicare l’art. 52 Regio Decreto n. 2537 del 23.10.1925.

Un’ultima nota del CNAPPC del 6 maggio 2021, relativa alle ‘competenze professionali e tipologia timbri’, evidenzia che la questione è ampiamente aperta.

Nella nota del CNAPPC del 6 maggio 2021 si legge:

l’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 secondo cui sussiste competenza esclusiva per gli architetti relativamente agli immobili vincolati, dal momento in cui si specifica che “le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”, individuando quindi competenza esclusiva della professionalità dell’architetto per gli interventi sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di vincolo diretto “ope legis” che di vincolo indiretto, per le opere di edilizia civile che presentano carattere storico-artistico e per gli interventi di recupero sugli edifici.

In merito scriveva l’arch. Enrico Milone nel 2011 evidenziando l’esclusiva competenza degli architetti anche sugli edifici di interesse artistico non vincolati: “La mancata applicazione concreta della norma deriva anche dal fatto che per gli edifici artistici non vincolati occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale sulla artisticità o meno dell’opera stessa, mentre gli edifici vincolati sono chiaramente individuabili perché inclusi in elenchi”.

Approfondire e chiarire quest’ultimo aspetto con le Soprintendenze e con i Ministeri di riferimento, diviene uno dei punti importanti su cui intendiamo lavorare, per rivendicare tra le nostre competenze:

  • sia gli interventi sugli edifici che rivestono interesse culturale con vincolo diretto;
  • sia sui beni che rivestono notevole interesse pubblico;
  • sia sugli edifici che presentano caratteristiche storico-artistiche, per i quali però è necessario definire elementi certi di riconoscimento di tali valenze.

 

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